IVAFE - Imposta valore attività finanziarie estere

Discussioni su aspetti fiscali, legali e normativi che si applicano nel forex...

Moderatore: riccardo1981

FXslim
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IVAFE - Imposta valore attività finanziarie estere

Messaggio da FXslim »

Ciao a tutti, ho letto in giro che quest'anno chi detiene conti all'estero deve pagare anche l'IVAFE nella misura dello 0,2%.

Non ho capito se tale tassa la deve pagare chi supera i complessivi € 10.000 o se la devono pagare tutti.

La somma eventualmente è da calcolare sul saldo totale al 31/12/2013?

Grazie
magico32
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Re: IVAFE - Imposta valore attività finanziarie estere

Messaggio da magico32 »

L’imposta, calcolata sul valore delle attività finanziarie e dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione, è pari all'1 per mille annuo per il 2012, all'1,5 per mille per il 2013, e al 2 per mille a decorrere dal 2014.
Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero l’imposta è stabilita nella misura fissa di 34,20 euro per ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all’estero. L’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a 5.000 euro. A tal fine occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal contribuente presso lo stesso intermediario, a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante l’anno. Se il contribuente possiede rapporti cointestati, al fine della determinazione del limite di 5.000 euro si tiene conto degli importi a lui riferibili pro quota.
Queste sono analisi a titolo di diario personale e non consigli di investimento. Ciò che posto non sono indicazioni agli utenti ma pareri personali.
Chi usa queste informazioni a suo rischo, non mi assumo nessuna responsabilità.
grax88
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Re: IVAFE - Imposta valore attività finanziarie estere

Messaggio da grax88 »

il conto trading non è mica classificato come conto corrente vero????

il 2 per mille lo pago sulla plusvalenza vero ???

ES anno 2014
capitale iniziale € 5000
saldo fine anno € 6000

IVAFE da versare anno 2014 € 2

giusto??????
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Enthroned
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tassa del 2 per mille su rendite finanziarie...

Messaggio da Enthroned »

Salve, oggi ho ricevuto una chiamata dalla mia banca parlandomi della legge sull'imposta del bollo del 2 x mille sulle rendite finanziarie che si trattiene lo stato e che se avessi effettuato un investimento azionario con loro, eviterei di pagare questo 2 x mille ovvero lo pagano loro per me O.o
vi risulta ?
io sapevo solo il 26% sul capital gain che sia sulle valute o polizze assicurative o qualsiasi tipo di strumento finanziario. Ma questo 2 x 1000 mi è del tutto nuovo.
per me è solo una scusante da parte della banca per invogliarmi a investire con loro, dovrò contattare la sede principale.
Grazie per l'attenzione.
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tiaulu

Re: tassa del 2 per mille su rendite finanziarie...

Messaggio da tiaulu »

Mi sembra che è l'imposta IVAFE =imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero ( si applica in pratica se hai conti trading all'estero o meglio con broker esteri ).
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Enthroned
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Re: tassa del 2 per mille su rendite finanziarie...

Messaggio da Enthroned »

tiaulu ha scritto:Mi sembra che è l'imposta IVAFE =imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero ( si applica in pratica se hai conti trading all'estero o meglio con broker esteri ).
Grazie per la risposta,quindi è normale come tasse per chi ha i conto di trading all'estero,ma si applica se i fondi derivano da tale conto estero giusto?
e in caso di fondi su polizze assicurative viene applicata l'IVAFE?
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Re: IVAFE - Imposta valore attività finanziarie estere

Messaggio da Enthroned »

ecco qui dove spiega l'IVAFE

http://contoinsvizzera.com/dichiarazion ... euro-in-rw

quindi bisogna dichiararla e pagare?
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Enthroned
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Re: IVAFE - Imposta valore attività finanziarie estere

Messaggio da Enthroned »

se non mi sbaglio,l'IVAFE non va pagata con un conto non superiore ai 5000€

https://web.archive.org/web/20150529135 ... eda+IVAFE/

https://web.archive.org/web/20150529141 ... eda+IVAFE/
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Re: IVAFE - Imposta valore attività finanziarie estere

Messaggio da Enthroned »

allora leggendo l'istruzione per la compilazione del modello unico persone fisiche 2015 riguardo l'IVAFE

L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo
complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 10.000 euro (art. 2, comma 4-bis, del decreto
legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50); resta fermo l’obbligo
di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE


quindi il conto di trading non dovrebbe essere un deposito?
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Enthroned
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Re: IVAFE - Imposta valore attività finanziarie estere

Messaggio da Enthroned »

inoltre sempre preso dall'istruzione per la compilazione del modello unico vi riporto quanto dice e chi è esonerato:

Tali soggetti devono indicare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all’estero nel periodo d’imposta; questo obbligo
sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d’imposta ha totalmente disinvestito.
Non è più previsto l’obbligo di monitoraggio dei trasferimenti da, verso e sull’estero effettuati con riferimento alle suddette attività.
Il quadro RW non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti
e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano
stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
L’obbligo di monitoraggio non sussiste, inoltre per:
a) e persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo
ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale
in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati;
b) i contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi
limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività
lavorativa.
Tale esonero viene riconosciuto solo qualora l’attività lavorativa all’estero sia stata svolta in via continuativa per la maggior parte del
periodo di imposta e a condizione che entro sei mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro all’estero, il lavoratore non detenga più le
attività all’estero. Diversamente, se il contribuente entro tale data non ha riportato le attività in Italia o dismesso le stesse, è tenuto ad indicare
tutte le attività detenute all’estero durante l’intero periodo d’imposta.
Qualora il contribuente è esonerato dal monitoraggio, è in ogni caso tenuto alla compilazione della dichiarazione per l’indicazione dei
redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale nonché del presente quadro per il calcolo dell’IVIE e dell’IVAFE.
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